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Va spiegata bene l’omessa contestazione della multa Targa System all’auto senza assicurazione

  • Immagine del redattore: Roberto Iacovacci
    Roberto Iacovacci
  • 20 ott 2022
  • Tempo di lettura: 2 min

È la circolare ad hoc del Viminale a chiarire che nel verbale non basta il riferimento a «motivi di viabilità». Gli strumenti elettronici «non possono sostituirsi agli agenti» ma devono solo aiutarli


Altro che «motivi di viabilità». Va annullata la multa all’auto beccata a circolare senza copertura assicurativa perché l’infrazione deve ritenersi rilevata da un Targa System o un apparecchio simile, ma la mancata contestazione immediata da parte della polizia è giusticata nel verbale da una motivazione alquanto generica. È invece una circolare ad hoc del ministero dell’Interno a chiarire che l’impedimento degli agenti deve essere spiegato «attraverso la documentazione esauriente delle situazioni concrete presenti al momento del fatto» (cfr. il documento in allegato). È quanto emerge dalla sentenza 362/20, pubblicata dalla sezione civile del giudice di pace di Gaeta (magistrato onorario Marianna Oliviero).

Enunciazione esaustiva Accolta l’opposizione all’ordinanza ingiunzione proposta dall’automobilista difeso dall’avvocato Roberto Iacovacci, che evita di pagare oltre 881 euro (almeno per ora). Dopo il rigetto del ricorso al prefetto il trasgressore ripropone la doglianza dell’omessa contestazione immediata, che viene accolta perché gli agenti non indicano i motivi per i quali non hanno proceduto all’incombente ex articolo 200 Cds: vengono proprio dal Viminale i chiarimenti ad hoc sui nuovi dispositivi elettronici che rilevano la mancata copertura assicurativa del veicolo, secondo i quali il verbale deve riportare «in modo esaustivo e completo la congrua enunciazione» dei motivi che hanno impedito ai poliziotti di contestare subito l’infrazione al conducente.

Uomo e macchina L’articolo 201 Cds comma primo bis lettere e) ed f) Cds, poi, dispone che soltanto gli apparecchi omologati possono essere utilizzati per le contestazioni dierite. In ogni caso «procedere a una contestazione con strumenti di rilevazione elettronica senza che vi sia un agente sul posto che contesti la violazione - scrive il gdp - non è procedura corretta». E ciò perché i dispositivi «non nascono per sostituirsi agli accertatori ma bensì strumenti che possono semplicemente coadiuvare l’attività» degli agenti. Spese di giudizio compensate. Dario Ferrara



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