Stop al fermo amministrativo perché il veicolo trasporta merci necessarie durante il lockdown
- Roberto Iacovacci
- 1 dic 2022
- Tempo di lettura: 2 min
No al blocco di tre mesi del camion che movimenta il bestiame da macello: sussiste lo stato di necessità, a rischio l’attività economica dell’allevatore. Particolare tenuità applicata all’infrazione Cds
No al fermo amministrativo del veicolo durante la pandemia di Covid-19 perché sussiste lo stato di necessità: da una parte il mezzo trasporta cose ritenute necessarie alla popolazione in base alla normativa d’emergenza sul lockdown, dall’altra il blocco di tre mesi provoca un danno patrimoniale all’imprenditore proprietario. Risultato? Va sospesa l’esecutività del verbale in attesa del verdetto di merito, anche perché non si tratta di un vero e proprio trasporto abusivo, mentre la non punibilità per particolare tenuità introdotta dalla legge sulla depenalizzazione vale anche nelle controversie amministrative sulle infrazioni Cds. È quanto emerge dalla sentenza 118/20, pubblicata il 22 ottobre dalla prima sezione civile del giudice di pace di Ferentino (magistrato onorario Antonio Vellucci).
Danno patrimoniale Accolta l’opposizione proposta dall’azienda agricola difesa dall’avvocato Roberto Iacovacci. Più che la violazione dell’articolo 46, secondo comma, della legge 298/74 sull’autotrasporto si congura l’infrazione ex articolo 180 Cds, vale a dire il trasporto di cose per conto di terzi eettuato senza avere con sé il documento che dimostra a quale titolo si presta servizio presso il vettore. Agli agenti il conducente del mezzo riferisce di essere alla guida a titolo di cortesia per sostituire l’autista malato. È «sproporzionato», secondo il giudice, lo stop di tre mesi imposto al veicolo rispetto non solo al fatto contestato ma anche all’esimente dello stato di necessità. Il camion bloccato dalle “ganasce” dei vigili rappresenta per la società l’unico mezzo di dimensioni sucienti per il trasporto delle bestie da macello mentre gli altri veicoli della otta aziendale costringerebbero l’impresa a compiere più viaggi per realizzare le consegne. Il tutto mentre la carne da macello rientra fra i beni primari in base ai decreti adottati dalla presidenza del Consiglio: sussiste dunque il periculum in mora perché il camion risulta necessario per l’attività lavorativa mentre l’indisponibilità del mezzo provoca all’azienda in danno patrimoniale da mancato guadagno e perdita di clientela. Spese di giudizio compensate.
Dario Ferrara
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