Patente salva perché il prefetto non spiega se il velox è segnalato in modo da essere visibile di no
- Roberto Iacovacci
- 1 dic 2022
- Tempo di lettura: 2 min
Addio multa e taglio punti: ordinanza annullata in quanto l’Utg usa prestampati e clausole di stile, invece deve motivare il rigetto delle singole censure dando anche conto dei tempi del procedimento
Annullata. Addio ordinanza-ingunzione della prefettura con la multa e il taglio dei punti-patente per l’eccesso di velocità rilevato dallo strumento elettronico: l’ucio del Governo non spiega perché rigetta le censure avanzate dal trasgressore nel ricorso amministrativo, anzitutto la segnalazione dell’apparecchio inadeguata rispetto alle prescrizioni del decreto Bianchi, secondo cui la postazione deve essere visibile di notte come di giorno. È quanto emerge dalla sentenza 28920/19, pubblicata dalla terza sezione civile del giudice di pace di Roma (magistrato onorario Silvia Marini).
Termini perentori Accolto il ricorso dell’automobilista difeso dall’avvocato Roberto Iacovacci: stop alla multa di oltre 1.400 euro e al taglio di sei punti sulla licenza di guida per la violazione dell’articolo 142, nono comma, Cds, norma che prevede la sospensione della patente «da uno a tre mesi». Non c’è dubbio che ben possa essere succinta la motivazione del prefetto quando respinge il ricorso. Va bene l’uso del modello prestampato, ma il punto è che nella specie risulta violato l’articolo 204 Cds laddove l’ordinanza deve invece soermarsi sui punti controversi indicati dal trasgressore, al di là delle clausole di stile. E sono state le Sezioni unite civili della Cassazione a chiarire che il provvedimento dell’Utg deve spiegare, sia pure in breve, perché sono infondati i motivi del ricorso (cfr. sentenza 519/05). Fra l’altro la prefettura è tenuta a dar conto dei tempi del procedimento, consentendo di vericare se l’ordinanza sia stata emessa nel rispetto dei termini perentori indicati dagli articoli 203 e 204 Cds.
Spazio di avvistamento L’ufficio territoriale del Governo, nella specie, ignora la doglianza sulla visibilità dell’autovelox, che invece è fondata perché non si verica se il Comune segnala in modo adeguato la postazione ad esempio con cartelli luminosi intermittenti in modo da renderla visibile anche con la pioggia o la nebbia e all’alba dei giorni d’inverno. Il tutto mentre il decreto Bianchi impone di lasciare un congruo spazio di avvistamento fra il veicolo e il segnale, libero da ostacoli come curve, incroci e alberi. L’inosservanza della norma di garanzia determina la nullità della sanzione. All’Utg non resta che pagare le spese di lite. Dario Ferrara
Fonte: Cassazione.net
Comments