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Patente restituita perché la sospensione è notificata oltre 90 giorni dopo la condanna definitiva

  • Immagine del redattore: Roberto Iacovacci
    Roberto Iacovacci
  • 1 dic 2022
  • Tempo di lettura: 2 min

Provvisorio e cautelare lo stop del prefetto che serve evitare la recidiva del conducente tutelando l’incolumità pubblica: fuori tempo massimo il provvedimento a ormai due anni dalla violazione


La patente è restituita al conducente del veicolo che pure risulta condannato per omissione di soccorso in un incidente stradale con feriti. E ciò benché la sentenza sia ormai divenuta irrevocabile. Il punto è che la sospensione della licenza di guida arriva oltre novanta giorni dopo la notica dell’ordinanza adottata dal prefetto e a più di due dall’accertamento della violazione, mentre il provvedimento di stop ha natura provvisoria e cautelare. È quanto emerge dalla sentenza 21/2021, pubblicata dalla sezione civile del giudice di pace di Bisceglie, in provincia di provincia di Barletta-Andria-Trani (magistrato onorario Rosa Grittani).


Stretta legittimità Accolta l’opposizione proposta dal trasgressore difeso dall’avvocato Roberto Iacovacci, condannato per il reato ex articolo 189, commi 1, 6 e 7, Cds. Non giova alla prefettura dedurre che competente a conoscere della controversia sarebbe soltanto il giudice penale perché la violazione sottesa all’ordinanza congura un’ipotesi di reato. In realtà si controverte su «motivi di stretta legittimità» formale dell’ordinanza impugnata.

Perseverare diabolico Come la multa anche la sospensione del permesso di condurre veicoli deve essere noticata al responsabile della violazione entro novanta giorni: il provvedimento accessorio alle infrazioni più gravi serve a scoraggiare il conducente del mezzo dal perseverare nella condotta contestata oltre che a tutelare la pubblica incolumità. E va dunque adottato entro un termine «ragionevole». Diversamente viene meno la nalità cautelare per cui l’ordinanza risulta prevista dalla legge. Nella specie la sentenza è depositata il primo febbraio 2018 e diventa irrevocabile il 12 aprile: il provvedimento risulta emesso l’8 ottobre 2020 e noticato soltanto il 26 del mese. Insomma: fuori tempo massimo. Spese di giudizio compensate. Dario Ferrara


Fonte: Cassazione.net

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