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Nulla la multa del tutor perché il cartello «controllo elettronico» è per i velox e trae in inganno

  • Immagine del redattore: Roberto Iacovacci
    Roberto Iacovacci
  • 1 dic 2022
  • Tempo di lettura: 2 min

Punti-patente salvi per l’inadeguatezza del segnale: i conducenti vanno avvisati che è rilevata la velocità media e non puntuale del veicolo. Disapplicato il dm Delrio: non può derogare al Cds


«A tradimento». Non vale la multa del tutor anche se sulla strada c’è un cartello che avvisa del «controllo elettronico della velocità». E ciò perché il conducente viene «disorientato»: si tratta infatti di un segnale utilizzato per l’autovelox, che misura l’andatura del veicolo in un preciso punto dello spazio; un altro paio di maniche sono i sistemi Kria o Sicve che rilevano la velocità media del mezzo fra la porta di entrata e quella in uscita: se il segnale utilizzato è quello del velox l’automobilista tende a rallentare soltanto in prossimità della postazione di rilevamento e mette a rischio la circolazione. Il tutto mentre la legge impone all’amministrazione di avvertire in modo univoco e adeguato la presenza degli strumenti di rilevamento. Di più: se il dm Delrio dispone diversamente va disapplicato perché l’atto amministrativo non può derogare al codice della strada. È quanto emerge dalla sentenza 209/17, pubblicata dalla sezione civile dell’ucio del giudice di pace di Terracina (magistrato onorario Giovanni Pesce). Massima trasparenza Salvi i punti-patente dell’automobilista difeso dall’avvocato Roberto Iacovacci. Il cartello «controllo elettronico della velocità» non basta ad adempiere all’obbligo di trasparenza, legalità e imparzialità che grava sull’amministrazione: bisogna specicare se è rilevata la velocità puntuale o media del veicolo, specie se nel tratto intermedio fra la porta di entrata e di uscita del tutor c’è un traforo che rappresenta un tratto molto a rischio. E ciò perché le prescrizioni sull’obbligo di segnalazione servono a orientare la condotta di guida dei conducenti: la logica che ispira l’installazione dei segnali non può essere quella delle multe a sorpresa agli automobilisti indisciplinati, come riconosce la giurisprudenza di legittimità (cfr. sentenza 5997/14). E la stessa circolare Maroni conferma che le apparecchiature di rilevamento della velocità devono essere utilizzate con la «massima trasparenza». Insomma: il dm 282/17 sulle modalità di segnalazione delle postazioni di controllo sulla rete stradale va disapplicato - scrive il giudice – perché la norma ex articolo comma 6 bis Cds non può essere abrogata non in via surrettizia ma può essere cancellata solo da un’altra legge. Spese di giudizio compensate. Dario Ferrara



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