Annullati multa e taglio punti-patente perché il verbale non fa fede sul funzionamento del tutor
- Roberto Iacovacci
- 1 dic 2022
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Spetta al prefetto provare che il Sicve è tarato e sottoposto a controlli periodici mentre è escluso che l’accertamento valga fino a querela di falso: frutto di valutazione l’affermazione della Stradale
Cancellati la multa e il taglio dei punti sulla patente per eccesso di velocità anche se il verbale della Stradale attesta «la corretta installazione e il perfetto funzionamento» del tutor con cui risulta rilevata l’infrazione. E ciò perché l’accertamento degli agenti non fa fede no a querela di falso rispetto alla corretta rilevazione elettronica della velocità in quanto l’aermazione è frutto di una mera valutazione dei poliziotti. È quanto emerge dalla sentenza 333/19, pubblicata dalla sezione civile del giudice di pace di Savona (magistrato onorario Giancarlo Gonan). Colpa e dolo Accolta l’opposizione proposta dalla ditta di autotrasporti difesa dall’avvocato Roberto Iacovacci: stop alla multa e alla decurtazione sulla licenza di guida del camionista. Non rileva che, a conti fatti, l’autista abbia superato il limite di velocità soltanto di 3 chilometri orari, considerando la tolleranza di legge: la lieve entità che assume il fatto materiale non esclude il dolo né la colpa. Omologazione insuciente Il punto è che dopo la sentenza costituzionale 113/15 gli autovelox e gli altri strumenti di misurazione elettronica della velocità dei veicoli come il Sicve devono essere sottoposti a veriche periodiche di funzionalità e taratura. E spetta all’amministrazione dimostrare di aver adempiuto l’onere mentre non giova produrre i semplici certicati di omologazione e conformità. Nella specie scatta lo stop all’accertamento per violazione di legge: sul funzionamento del tutor il verbale della Stradale non ha fede privilegiata perché quest’ultima si congura soltanto sulle circostanze che si svolgono sotto gli occhi dei poliziotti e non può coprire la percezione degli agenti sulla corretta misurazione elettronica. All’ucio del Governo non resta che pagare le spese del procedimento. Dario Ferrara
Fonte: Cassazione.net
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