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Annullati megamulta e taglio punti se manca agli atti la taratura del veloxcertificata da ente terzo

  • Immagine del redattore: Roberto Iacovacci
    Roberto Iacovacci
  • 29 nov 2022
  • Tempo di lettura: 2 min

Non basta che il verbale indichi il controllo effettuato: alla contestazione dell’automobilista la prefettura deve produrre il documento proveniente da un soggetto qualificato a verificare lo strumento


Cancellati. Addio megamulta e taglio dei punti sulla patente perché agli atti manca il certicato che attesti la taratura dell’autovelox. E ciò perché è stata la Corte costituzionale con la sentenza 113/15 a imporre il controllo periodico sugli strumenti che misurano la velocità dei veicoli sulle strade: la certicazione deve provenire da un soggetto terzo qualicato ad hoc. È quanto emerge dalla sentenza 3542/20, pubblicata il 30 novembre dalla prima sezione civile del giudice di pace di Nola, in provincia di Napoli (magistrato onorario Michele Marchese).

Funzioni dierenti Accolta l’opposizione proposta contro l’ordinanza-ingiunzione dal trasgressore difeso dall’avvocato Roberto Iacovacci: addio al verbale di quasi 1.100 euro e alla decurtazione di sei punti prevista dall’articolo 149, comma sesto, Cds. La prefettura resta contumace e dunque non produce, come avrebbe dovuto, le foto scattate dall’apparecchio che possano escludere un errore nel rilevamento del numero di targa. Ma soprattutto, di fronte alle contestazioni dell’automobilista sul malfunzionamento dello strumento, l’amministrazione opposta deve provare i fatti costitutivi della sua pretesa. E attenzione: omologa e taratura non svolgono aatto la stessa funzione. La prima costituisce un atto formale che precede l’installazione dell’apparecchio: attesta che l’apparecchio è conforme alle caratteristiche di costruzione indicate, il che non implica che lo strumento sia comunque funzionante e idoneo all’uso. È soltanto la taratura che garantisce con veriche periodiche la veridicità delle misurazioni compiute sulla velocità dei mezzi. E l’adabilità dei dispositivi non può essere garantita dall’ente responsabile della strada o dall’organo accertatore delle infrazioni: ad assicurarla deve essere un soggetto terzo dotato in qualità di ente certicatore. Spese di giudizio compensate. Dario Ferrara



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