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Annullata la multa del tutor perché manca il fotogramma che documenta l’infrazione dell’auto

  • Immagine del redattore: Roberto Iacovacci
    Roberto Iacovacci
  • 1 dic 2022
  • Tempo di lettura: 1 min

Stop per “insufficienza di prove” all’ordinanza-ingiunzione: la prefettura non motiva nel decreto opposto e non costituendosi viene meno all’onere di dimostrare il funzionamento del sistema Sicve


Addio alla multa del tutor perché in sede di opposizione all’ordinanza ingiunzione non è depositato il fotogramma che documenta l’eccesso di velocità dell’auto rilevato dal sistema. La prefettura, infatti, non costituendosi manca di dimostrare il regolare funzionamento del Sicve e per la società sanzionata per il veicolo aziendale scatta l’accoglimento dell’opposizione “l'insufficienza di prove” ex articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 150/11. È quanto emerge dalla sentenza 463/17, pubblicata dalla sezione civile del giudice di pace di Modena (magistrato onorario Nicoletta Maccaferri)


Parti invertite Accolte le censure dell’impresa di trasporti difesa dall’avvocato Roberto Iacovacci. Nell’opposizione a sanzione amministrativa le parti di attore e convenuto sono invertite: è l’amministrazione a dover dimostrare il fondamento della sua pretesa. E nella specie l’accertamento avviene a distanza e l’infrazione non viene contestata subito tanto che il trasgressore al volante non risulta identicato. In base alla normativa, invece, è previsto il controllo dei frame dai quali si possono rilevare il numero di targa e l’immagine dell’infrazione: pesano in proposito tanto la legge 168/02 quanto il decreto del dirittore generale del ministero delle Infrastrutture 3999/04 con cui è stato approvato il sistema Sicve. Nel decreto opposto, fra l’altro, la prefettura non motiva sulle censure del ricorso presentato all’ucio territoriale del governo: non costituendosi nel giudizio di opposizione consente dunque di applicare la norma che prevede l’accoglimento dell’opposizione quando non ci sono prove sucienti della responsabilità dell’opponente. Spese di giudizio compensate. Dario Ferrara



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