Annullata la multa contestata al minorenne
- Roberto Iacovacci
- 1 dic 2022
- Tempo di lettura: 2 min
Nonostante la prassi di molti comandi di polizia, l’under 18 non può essere sanzionato in quanto incapace: accertata l’infrazione il verbale va rivolto ai genitori responsabili per «culpa in educando»
nnullata. Addio all’ordinanza-ingiunzione emessa dal prefetto perché il teenager è stato beccato alla guida della microcar senza le cinture o mentre parla al cellulare. E ciò perché il minorenne viene indicato come trasgressore nel verbale, mentre non può essere assoggettato a sanzione amministrativa in quanto incapace. Non conta la prassi seguita da molti comandi di polizia: è impossibile contestare il verbale all’under 18 indicandolo come trasgressore ma, una volta accertata l’infrazione al codice della strada, il verbale di contestazione va emesso nei confronti dei genitori, i quali rispondono a titolo personale per culpa in vigilando e/o educando. È quanto emerge dalla sentenza 619/19, pubblicata dalla sezione civile del giudice di pace di Terracina (in provincia di Latina; magistrato onorario Pietro Tudino). Responsabili eettivi Vittoria per il padre del ragazzo, difeso dall’avvocato Roberto Iacovacci. Lo stop al provvedimento della prefettura scatta perché il minore è privo di legittimazione. Quando la violazione è commessa dall’under 18, deve essere redatto prima il verbale che accerta la violazione e poi quello della contestazione, che va rivolta nei confronti delle persone tenute alla sorveglianza dell’interessato. E dunque anzitutto papà e mamma. I quali non rispondono per responsabilità solidale ma vanno considerati - e chiaramente qualicati nell’atto - come eettivi trasgressori ai sensi dell’articolo 2 della legge 689/81: hanno consentito al minore di violare una norma Cds o almeno non lo hanno impedito. È necessario che la polizia indichi nel verbale il rapporto che lega il ragazzo con i soggetti tenuti alla sorveglianza. E dunque non è suciente noticare anche i genitori la copia dell’atto di contestazione fatto al minorenne se non risulta accompagnata da specici elementi rivolti nei confronti degli ascendenti. La prefettura paga le spese di lite. Dario Ferrara
Fonte: Cassazione.net
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