Addio multa e taglio-punti se il prefetto non prova che il velox è segnalato con adeguato anticipo
- Roberto Iacovacci
- 1 dic 2022
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Servono cartelli idonei per dimensioni, visibilità, leggibilità e posizionamento: basta l’insussistenza di uno dei parametri per l’annullamento del verbale. Decisivo il mancato deposito di fotografie
Addio multa e taglio dei punti-patente per eccesso di velocità rilevato dallo strumento elettronico se non emerge che l’apparecchio è segnalato in modo adeguato e con suciente anticipo ai conducenti dei veicoli che transitano su quella strada. Deve allora essere annullato il verbale elevato all’automobilista se la prefettura manca di depositare anche una foto dalla quale si evince che il guidatore è messo in condizione di regolare per tempo la velocità di percorso nel tratto “incriminato”. È quanto emerge dalla sentenza 143/18, pubblicata dalla sezione civile del giudice di pace di Frosinone (magistrato onorario Caterina Di Vito).
Punto di rilevamento Accolto l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione proposta dall’automobilista difeso dall’avvocato Roberto Iacovacci: il veicolo era stato multato su di una strada regionale. Secondo le disposizioni del ministero dei Trasporti, emanate di concerto con il Viminale, la segnaletica dell’autovelox «deve essere idonea per dimensionamento, visibilità, leggibilità e posizionamento»: basta la violazione di uno solo di questi parametri a far scattare l’illegittimità dell’accertamento, secondo il prudente apprezzamento del giudice. E nella specie la prefettura non deposita alcuna documentazione tale da far ritenere che sia stato rispettato il principio di un’adeguata segnalazione del punto di rilevamento della velocità dei veicoli. Né l’amministrazione dimostra che l’apparecchio è stato sottoposto a un controllo periodico sul funzionamento dopo la contestazione del trasgressore. Spese di giudizio compensate. Dario Ferrara
Fonte: Cassazione.net
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